Efficienza energetica, priorità europea. Approvato il Dlgs 73/2020

Il Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 prevede una serie di innovazioni nelle misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, dal Conto Termico ai nuovi interventi di risparmio di energia concorrenti agli obblighi normativi.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio, il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 73, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introdotta in Italia dal dlgs 102/2014. Il nuovo Testo, entrato in vigore il 21 luglio, si compone di 21 articoli.

Il Decreto detta una serie di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica finalizzate all’obiettivo di risparmio energetico nazionale “e che contribuiscono all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”. Tra le principali novità l’aggiornamento del Conto Termico con ampliamento degli interventi incentivabili, deroga agli strumenti normativi per alcuni interventi di riqualificazione energetica e si amplia la platea dei risparmi di energia concorrenti al conseguimento degli obblighi normativi di efficienza energetica previsti fino al 2030.


Le principali novità del DLgs 73/2020

Il Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 attua il principio che vede l’efficienza energetica quale priorità in Europa. Tra le principali novità previste:

  • anticipato l’aggiornamento del “Conto Termico” al 30 giugno 2021, con l’inclusione di nuovi interventi ammissibili per l’erogazione del beneficio
  • concorrono al raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica (art. 7), anche «i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione Consip relativa a servizio energia, illuminazione o energy management».
  • Non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica (Art.8) «le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep».
  • In alcuni casi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (Art. 13), al fine di ottenere una riduzione dei valori di trasmittanza come previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s’introduce il permesso di derogarenell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”.

Queste misure, volte a favorire pratiche e interventi finalizzati al risparmio energetico, ricalcano gli obiettivi energetico-climatici comunitari, tesi alla decarbonizzazione dell’economia, in una strategia a lungo termine, da qui al 2050, e adottati dall’Italia con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).


L’efficienza energetica, priorità europea

Gli Stati europei fin dal 1992, da quando cioè adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc), presero coscienza del problema ambientale con una risposta compatta. Ma è solo nel 1997 con la ratifica del Protocollo di Kyoto (primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta) che l’Unione Europea delinea le strategie politiche a lungo termine per limitare l’aumento medio della temperatura mondiale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

L’Agenda 2030 prosegue la direzione avviata dall’Accordo di Parigi – primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015 -, orientandosi verso uno sviluppo sostenibile, basato su 17 obiettivi, che include tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.

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Il quadro 2030 per il clima e l’energia comprende obiettivi comuni europei per il periodo dal 2021 al 2030, verso una strategia a lungo termine che porterà a raggiungere l’impatto zero sul clima entro il 2050. Gli obiettivi chiave del Framework 2030 sono:

  • Una diminuzione delle emissioni di gas serra del 40% (rispetto al 1990)
  • L’aumento al 32% della quota di fonti rinnovabili sul totale;
  • Il miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5 %

Un importante esito dei lavori del “Framework 2030” è stata l’approvazione del REGOLAMENTO (UE) 2018/1999. Il Regolamento inaugura un sistema di governance trasparente e dinamico di gestione degli obiettivi energetico-climatici al 2030 e prevede, fra l’altro, per tutti gli Stati membri l’obbligo di redazione ed invio alla Commissione europea di un Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) da aggiornare biennalmente.


Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030

L’Italia condivide l’orientamento della Comunità europea teso a rafforzare l’impegno per la decarbonizzazione dell’economia e intende promuovere un Green New Deal, inteso come un patto verde con le imprese e i cittadini, che consideri l’ambiente come motore economico del Paese. Un percorso strategico condiviso e consolidato che tiene in considerazione aspetti di sostenibilità economica e sociale, nonché di compatibilità con altri obiettivi di tutela ambientale.

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Il piano intende concorrere a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un‘economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente.

Obiettivi del piano:

  • accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050 e integrando la variabile ambiente nelle altre politiche pubbliche;
  • promuovere l’efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese

L’Italia si propone di raggiungere i risparmi di energia finale per mezzo di diversi meccanismi fondamentali (certificati bianchi, detrazioni fiscali edilizia, Piano Impresa 4.0, Fondo Nazionale Efficienza Energetica, mobilità sostenibile, PREPAC, PIF) già attivati o da attivare a livello nazionale. Nella figura seguente si riporta un quadro di sintesi dei risparmi attesi dai meccanismi proposti, rispetto al target di risparmio complessivo fissato ai sensi dell’articolo 7 della EED (Energy Efficiency Directive o direttiva 2012/27/UE).  

A fronte di un obiettivo vincolante di risparmio di 51,44 Mtep di energia finale, i meccanismi proposti conducono ad un risparmio cumulato che in dieci anni (2020-2030) è stimato essere pari a 57,44 Mtep. 

Il settore edilizio ha grande potenziale di efficienza energetica che potrà essere meglio sfruttato con misure che perseguano, ad esempio, la riqualificazione energetica (ecobonus) insieme alla ristrutturazione edilizia (bonus casa), sismica (sismabonus), impiantistica ed estetica di edifici e quartieri, gli appalti verdi (GPP) e i CAM, in coerenza con la strategia di riqualificazione del parco immobiliare al 2050. 


Nuovo Conto termico

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA.

Il DLgs 73/2020 che sostituisce il comma 4 dell’art.7 del DLgs 104/2004, prevede importanti novità per il Conto Termico che saranno definite entro il 30 giugno 2021. Questo allo scopo di rendere più efficace il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica previsto dal Decreto, “tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione.”

L’aggiornamento tiene conto delle disposizioni del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), con particolare riferimento alla necessità di:

  • prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
  • ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
  • rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del Dlgs 50/2016
  • prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Diagnosi energetiche

Le diagnosi energetiche sono obbligatorie per tutte le grandi imprese e quelle a “forte consumo di energia” ad eccezione di quelle “che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica”.

Il comma 3-bis aggiunge un’eccezione. Le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep, sono infatti escluse dall’obbligo di eseguire una diagnosi energetica (con rinnovo ogni 4 anni) nei siti produttivi nazionali.

Enea cura la conservazione dei risultati delle diagnosi e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti


Misure per promuovere l’efficienza energetica

Il Decreto legislativo 73/2020 prevede la possibilità di andare in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nel caso di interventi di riqualificazione volti a coibentare chiusure esterne verticali (pareti) e orizzontali (solaio di copertura) dell’edificio, che permettono di ottenere una riduzione non inferiore al 10 percento della trasmittanza globale.

L’art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è infatti così modificato: “Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”


Sanzioni

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Ministero dello sviluppo economico, variabile

  • da 4.000 a 40.000 euro, se non effettuano la diagnosi energetica
  • da 2.000 a 20.000 euro, se la diagnosi effettuata non risulta in conformità alle prescrizioni

sanzioni per omessa diagnosi energetica

Il DLgs 73/2020 aggiunge un’ulteriore onere per il trasgressore. In caso di accertata violazione, infatti, il Ministero dello sviluppo economico, oltre alla sanzione pecuniaria, obbliga il trasgressore all’eseguire comunque la diagnosi energeticaentro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Per approfondire

Emanuele

Pubblicato da Emanuele

Architetto per caso, creativo per vocazione. Sogna una dimora autocostruita, ecologica, a basso impatto ambientale, fatta di materiali naturali. Prodotta dalla natura, per tutti. Ama la montagna e il trekking. Pioniere del muoversi in bicicletta nel traffico romano, considerato pazzo, o eroe.